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Sez. 2, Sentenza n. 25048 del 05/03/2026 Ud. (dep. 03/07/2026) Rv. 290409-01

COSA GIUDICATA - DIVIETO DI UN SECONDO GIUDIZIO ("NE BIS IN IDEM") | Condanna per il delitto di cui all’art. 416 bis cod. pen. - Valorizzazione di un episodio estorsivo ai soli fini della prova del reato associativo - Successivo giudizio per il delitto di estorsione - Preclusione del "ne bis in idem" - Operatività - Esclusione.
Stato
decisa il 2026-03-05
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/290409-01

COSA GIUDICATA - DIVIETO DI UN SECONDO GIUDIZIO ("NE BIS IN IDEM")

La preclusione processuale derivante dal divieto di "bis in idem" non opera nel caso in cui il soggetto, già condannato per il delitto di partecipazione ad associazione di tipo mafioso, sia chiamato a rispondere in un successivo procedimento di un singolo episodio estorsivo, pur se commesso al fine di agevolare la medesima associazione mafiosa o avvalendosi della forza di intimidazione da questa derivante, allorché tale ultima condotta sia stata valorizzata nel primo giudizio ai soli fini della prova del reato associativo e non abbia costituito oggetto di specifica contestazione e condanna.

Cod. Pen. art. 416 bis CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 629 bis, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 649 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)