diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 5317 del 20/10/1984 (Rv. 437038 - 01)

LAVORO - LAVORO AUTONOMO - CONTRATTO D'OPERA - PROFESSIONI INTELLETTUALI - COMPENSO (ONORARIO) - IN GENERE - MEDICI ESTERNI - CONVENZIONATI - COMPENSI DOVUTI DAGLI ENTI MUTUALISTICI - BLOCCO DELLE TARIFFE EX ART. 8 LEGGE N. 386 DEL 1974 - SOPRAVVENIENZA DELLA LEGGE N. 349 DEL 1977 - EFFETTI - ULTERIORE DISCIPLINA EX LEGGE N. 33 DEL 1980 - ESTENSIONE - CONTRASTO CON PRINCIPI COSTITUZIONALI - INSUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1984-10-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/437038-01

LAVORO - LAVORO AUTONOMO - CONTRATTO D'OPERA - PROFESSIONI INTELLETTUALI - COMPENSO (ONORARIO) - IN GENERE - MEDICI ESTERNI - CONVENZIONATI - COMPENSI DOVUTI DAGLI ENTI MUTUALISTICI - BLOCCO DELLE TARIFFE EX ART. 8 LEGGE N. 386 DEL 1974 - SOPRAVVENIENZA DELLA LEGGE N. 349 DEL 1977 - EFFETTI - ULTERIORE DISCIPLINA EX LEGGE N. 33 DEL 1980 - ESTENSIONE - CONTRASTO CON PRINCIPI COSTITUZIONALI - INSUSSISTENZA.*

Il sesto comma dell'art. 8 del d.l. 8 luglio 1974 n. 264 (nel testo modificato dalla legge di conversione 17 agosto 1974 n. 386) ha attuato il blocco non soltanto delle tariffe vigenti, ma anche del meccanismo di aggancio delle tariffe stesse agli indici di svalutazione prevista dall'accordo del 1973 fra gli enti mutualistici e le federazioni degli ordini dei medici, senza che al riguardo possa rilevare il principio dell'art. 429, terzo comma, cod. proc. civ., sulla rivalutazione dei crediti di lavoro. Tale sistema di blocco non è stato automaticamente caducato dall'entrata in vigore della successiva legge 29 giugno 1977 n. 349, che, stabilendo la abrogazione della previgente normativa al riguardo (art. 11), vi provvede, come emerge dalla sua interpretazione globale e sistematica, solo subordinatamente al sopravvenire di nuove convenzioni tariffarie (la cui idoneità ad implicare maggiori oneri per gli enti mutualistici è espressamente limitata al periodo successivo all'1 gennaio 1978), lasciando medio tempore in vigore il suddetto sistema. Ciò trova conferma nell'art. 5, terzo comma, del d.l. 30 dicembre 1979 n. 663 (nel testo di cui all'art. 1 della legge 29 febbraio 1980 n. 33) - che, prevedendo la possibilità di accordi tra comuni e regioni per regolare la materia dei compensi ai medici, ancora disciplinata dall'accordo nazionale del 1973, esclude ogni Forma d'indicizzazione ed ammette invece la corresponsione di conguagli, secondo un sistema concretato nella convenzione stipulata il 22 febbraio 1980 ed approvato con d.m. 16 maggio 1980 - e non contrasta con alcun principio costituzionale alla cui stregua sia consentito escludere dagli oneri dell'inflazione la predetta categoria di professionisti. (Conf 2942/83, mass n 427855).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST., Decreto Legge 08/07/1974 num. 264 art. 8, Legge 17/08/1974 num. 386 CORTE COST., Legge 29/06/1977 num. 349 art. 7, Legge 29/06/1977 num. 349 art. 8 CORTE COST., Legge 29/06/1977 num. 349 art. 9 CORTE COST., Legge 29/06/1977 num. 349 art. 11 CORTE COST., Legge 29/06/1977 num. 349 art. 15, Decreto Legge 30/12/1979 num. 663 art. 5 CORTE COST., Legge 29/02/1980 num. 33 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)