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Sez. 6, Sentenza n. 4125 del 24/10/1997 Cc. (dep. 26/11/1997) Rv. 208835 - 01

PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - UTILIZZAZIONE - IN GENERE | Utilizzazione a fini cautelari - Mancata trasmissione dei verbali di trascrizione - Irrilevanza - Trasmissione dei c.d."brogliacci di ascolto" - Sufficienza.
Stato
decisa il 1997-10-24
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/208835-01

PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - UTILIZZAZIONE - IN GENERE

Ai fini dell'adozione di una misura cautelare, i "gravi indizi di colpevolezza" possono essere legittimamente desunti anche dalle trascrizioni sommarie o dagli appunti raccolti durante le operazioni di intercettazione di comunicazioni (c.d."brogliacci di ascolto"), non essendo necessaria, ai fini anzidetti, la trasmissione, da parte del pubblico ministero, dei verbali redatti a norma dell'art.268, comma 1, c.p.p. e dell'art.89 disp. att. c.p.p., i quali, a differenza dei decreti di autorizzazione, non attengono alla dimostrazione che le operazioni non si sono svolte in violazione di un divieto (con conseguenti riflessi sulla utilizzabilità dei loro risultati), ma riguardano solo l'elemento estrinseco e formale delle acquisizioni legittimamente avvenute, da considerare rilevante, ai fini della utilizzabilità, ex art.271, comma 1, c.p.p., solo in sede probatoria, e non in quella cautelare.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 268 com. 1, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 268 com. 1 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 268 com. 2, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 268 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 271 com. 1 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 271 com. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 28/07/1989 num. 271 art. 89, Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 89

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)