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Sez. 2, Sentenza n. 2760 del 05/02/2008 (Rv. 602021 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - FORMAZIONE | In genere.
Stato
decisa il 2008-02-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/602021-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - FORMAZIONE

L'esistenza di un condominio "di fatto", tra assegnatari di case di abitazione, realizzate dall'I.A.C.P. (Istituto Autonomo Case Popolari), non determina nei singoli partecipanti l'obbligo del versamento dei contributi condominiali ai sensi dell'art. 1123 cod. civ. in quanto, la gestione autonoma delle parti comuni dell'edificio è legittimamente esercitata, ai sensi dell'art. 24 del d.P.R. n. 1035 del 1972, solo se preventivamente autorizzata dall'Ente a seguito di apposita richiesta formulata dal sessanta per cento degli assegnatari.

Riferimenti normativi: Legge 30/12/1972 num. 1035 art. 24, Cod. Civ. art. 1117, Cod. Civ. art. 1118, Cod. Civ. art. 1123

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)