Sez. 2, Sentenza n. 2760 del 05/02/2008 (Rv. 602021 - 01)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - FORMAZIONE | In genere.
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - FORMAZIONE
L'esistenza di un condominio "di fatto", tra assegnatari di case di abitazione, realizzate dall'I.A.C.P. (Istituto Autonomo Case Popolari), non determina nei singoli partecipanti l'obbligo del versamento dei contributi condominiali ai sensi dell'art. 1123 cod. civ. in quanto, la gestione autonoma delle parti comuni dell'edificio è legittimamente esercitata, ai sensi dell'art. 24 del d.P.R. n. 1035 del 1972, solo se preventivamente autorizzata dall'Ente a seguito di apposita richiesta formulata dal sessanta per cento degli assegnatari.
Riferimenti normativi: Legge 30/12/1972 num. 1035 art. 24, Cod. Civ. art. 1117, Cod. Civ. art. 1118, Cod. Civ. art. 1123
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)