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Sez. 3, Sentenza n. 30064 del 23/05/2018 Cc. (dep. 04/07/2018) Rv. 273830 - 01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PATTEGGIAMENTO - SENTENZA - IN GENERE | Confisca del denaro - Mancanza di motivazione - Ricorribilità in cassazione - Modifica introdotta dalla legge 103 del 2017 - Possibilità - Ragioni.
Stato
decisa il 2018-05-23
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/273830-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PATTEGGIAMENTO - SENTENZA - IN GENERE

In tema di patteggiamento, la doglianza relativa alla mancata motivazione circa la confisca del denaro può essere oggetto di ricorso per cassazione, anche se la sentenza sia stata emessa dopo l'introduzione dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. ad opera dell'art. 1, comma 50, della legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore da 3 agosto 2017, riguardando un aspetto della decisione estraneo all'accordo sull'applicazione della pena.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 448 com. 2 n. 1, Legge 23/06/2017 num. 103 art. 1 com. 50 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)