diritto.io

Sez. 6, Sentenza n. 6136 del 19/12/2018 Cc. (dep. 07/02/2019) Rv. 275034 - 01

MISURE DI SICUREZZA - IN GENERE | Patteggiamento – Omessa pronuncia sull’espulsione dello straniero – Ricorso per cassazione del pubblico ministero – Ammissibilità – Esclusione – Ragioni.
Stato
decisa il 2018-12-19
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/275034-01

MISURE DI SICUREZZA - IN GENERE

In tema di patteggiamento, è inammissibile il ricorso per cassazione proposto dal pubblico ministero avverso l'omessa pronuncia dell'espulsione dello straniero per uno dei reati indicati nell'art. 86 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, in quanto a norma dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., non può equipararsi l'omessa pronuncia sulla misura di sicurezza all'illegalità della stessa. (In motivazione la Corte ha precisato che il pubblico ministero può richiedere l'adozione della misura di sicurezza mediante ricorso al magistrato di sorveglianza ai sensi degli artt. 679, comma 1, cod. proc. pen. e 205, comma secondo, n. 1, cod. pen.).

Riferimenti normativi: DPR 09/10/1990 num. 309 art. 73 CORTE COST. PENDENTE, DPR 09/10/1990 num. 309 art. 86 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 448 com. 2 CORTE COST., Cod. Pen. art. 235 CORTE COST., Legge 23/06/2017 num. 103 art. 1 com. 50 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 679 CORTE COST., Cod. Pen. art. 205 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)