Sez. 6, Sentenza n. 7630 del 19/12/2018 Cc. (dep. 19/02/2019) Rv. 275210 - 01
PROCEDIMENTI SPECIALI - PATTEGGIAMENTO - SENTENZA - IN GENERE | Confisca - Mancanza di motivazione - Ricorribilità in cassazione - Modifica introdotta dalla legge 103 del 2017 - Conseguenze - Inammissibilità del ricorso.
PROCEDIMENTI SPECIALI - PATTEGGIAMENTO - SENTENZA - IN GENERE
In tema di patteggiamento, è inammissibile il ricorso per cassazione con il quale si deduce l'omessa motivazione in ordine alle ragioni della confisca del profitto del reato, in quanto, a seguito dell'introduzione dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., può dedursi esclusivamente l'illegalità della misura di sicurezza e non anche il vizio di motivazione.
Riferimenti normativi: Legge 23/06/2017 num. 103 art. 1 com. 50 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 448 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)