Sez. 2, Sentenza n. 1468 del 05/02/1993 (Rv. 480772 - 01)
Procedimento civile - Udienza - Discussione della causa | Proclamata astensione degli avvocati dalle udienze - Partecipazione del difensore all'astensione - Sua assenza nell'udienza di rimessione della causa di collegio - Menomazione del diritto di difesa - Configurabilità - Condizioni.
Procedimento civile - Udienza - Discussione della causa
Nel corso di proclamata astensione degli avvocati dalle udienze, che di per sè, non costituisce una ragione di impedimento assoluto, anche se temporaneo, all'espletamento del mandato difensivo con effetti limitativi del diritto di difesa della parte, quando la partecipazione del difensore all'astensione abbia comportato la sua assenza nell'udienza di rimessione della causa al collegio, nella quale l'assistenza tecnica della parte è circoscritta (art. 117 comma primo disp. att. cod. proc. civ.) alla lettura delle (già precisate) conclusioni ed alla "possibilità", su autorizzazione del presidente, di "svolgere sobriamente le ragioni che le sorreggono", può ipotizzarsi, ove la causa sia egualmente trattata a sentenza nell'udienza all'uopo fissata, una limitazione del diritto di difesa soltanto in relazione ed in funzione dell'avvenuta tempestiva comunicazione (al presidente del collegio giudicante) della specifica ragione dell'assenza e dell'intenzione di discutere oralmente la causa.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 24, Costituzione art. 40, Cod. Proc. Civ. art. 189 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 190, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 17, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 17
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)