diritto.io

Sez. 5, Sentenza n. 15986 del 14/11/2002 (Rv. 558466 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - UDIENZA - DISCUSSIONE DELLA CAUSA | Difensore - Partecipazione all'astensione dalle udienze proclamata dal Consiglio dell'Ordine - Omesso differimento dell'udienza - Conseguenze - Nullità degli atti per menomazione del diritto di difesa - Configurabilità - Limiti.
Stato
decisa il 2002-11-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/558466-01

PROCEDIMENTO CIVILE - UDIENZA - DISCUSSIONE DELLA CAUSA

Nel caso di astensione degli avvocati dalle udienze, proclamata dal Consiglio dell'Ordine, è configurabile una menomazione del diritto di difesa in sede di udienza di discussione della causa dinanzi al collegio, con conseguente nullità degli atti assunti, soltanto qualora il detto pregiudizio al diritto di difesa si sia concretamente verificato - avuto riguardo alla circoscritta attività difensiva consentita in tale fase ex art. 117 disp. att. cod. proc. civ. -, e cioè quando, nonostante che la partecipazione all'astensione stessa sia stata tempestivamente comunicata e vi sia stata altresì richiesta di discussione orale della causa, l'udienza non sia differita e la causa venga egualmente trattenuta in decisione (nella fattispecie, la Suprema Corte ha rigettato il ricorso avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva escluso la lesione in concreto del diritto di difesa, in quanto, pur essendo stata comunicata dal difensore l'adesione all'astensione dalle udienze, non era stata formulata anche richiesta di discussione orale della causa).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 275 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 117, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 117, Costituzione art. 24

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)