Sez. 5, Sentenza n. 7987 del 21/05/2003 (Rv. 563396 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - TASSE SULLE CONCESSIONI GOVERNATIVE - IN GENERE | Rimborso - Termine di tre anni dal pagamento - Richiesta di restituzione - Termine "ad quem" - Data di spedizione della domanda - Specifica contestazione del destinatario - Prova dell'avvenuta ricezione - Necessità.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - TASSE SULLE CONCESSIONI GOVERNATIVE - IN GENERE
La domanda di rimborso della tassa di concessione governativa per la iscrizione della società nel registro delle imprese per ogni anno solare successivo alla iscrizione - di cui all'art. 3 del decreto legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito con modificazioni dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, e successive modificazioni - è soggetta alla decadenza triennale dal giorno del pagamento prevista dall'art. 13, secondo comma del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641. Ai fini della verifica della tempestività della predetta domanda, devesi avere riguardo alla data della sua spedizione, sempreché, in caso di specifica contestazione, l'istante dimostri la ricezione della richiesta di rimborso da parte del destinatario mediante la produzione o dell'avviso di ricevimento, ovvero (quando l'invio sia avvenuto con semplice plico raccomandato) dell'attestazione di avvenuta consegna rilasciata dall'ufficio postale.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 641 art. 13 com. 2 CORTE COST., Legge 23/12/1998 num. 448 art. 11 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)