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Sez. 1, Sentenza n. 6557 del 17/07/1997 (Rv. 506084 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - ABITAZIONE | Assegnazione - Provvedimento del giudice - Al coniuge non titolare di un diritto reale o di godimento sulla casa coniugale - Condizioni - Qualità di coniuge affidatario di figlio minorenne, o avente con sè un figlio maggiorenne non autosufficiente - Necessità.
Stato
decisa il 1997-07-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/506084-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - ABITAZIONE

In tema di separazione personale, l'art. 155, comma quarto, costituisce una norma di carattere eccezionale, che consente al giudice di assegnare l'abitazione al coniuge che non sia titolare o contitolare su di essa di un diritto di godimento, sia esso reale o personale, solo allorché a detto coniuge siano affidati i figli minori ovvero con esso convivano figli maggiorenni non autosufficienti

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 155 com. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)