Sez. U, Sentenza n. 94 del 07/03/2001 (Rv. 544480 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI | Concessioni - Rinnovo - Domanda - Accoglimento subordinato al pagamento dei canoni - Contestazione sulla relativa quantificazione - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza - Limiti - Determinazione autoritativa del canone da parte dell'ente pubblico - Rilevanza - Esclusione.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
Le controversie concernenti la consistenza di canoni dovuti quale corrispettivo di una concessione in "fieri", come quella per la quale sia stata presentata domanda di rinnovo, il cui accoglimento la P.A. condizioni al pagamento di tali canoni, e sulla quantificazione dei quali insorga contestazione, appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario, ai sensi dell'art. 5 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, anche quando i compensi pretesi formino oggetto di provvedimenti tariffari determinati autoritativamente dall'ente pubblico (e sempre che l'oggetto della specifica controversia risulti limitata alla questione della spettanza o meno di un determinato canone, senza trasmodare nella denuncia dell'illegittimità di un provvedimento generale di determinazione, valido non solo per il singolo rapporto, ma per un'intera categoria di fruitori di un servizio o bene pubblico), non potendo legittimamente ravvisarsi, in tali ipotesi, ed ai fini del corretto riparto della giurisdizione, una controversia relativa ad interessi legittimi correlati al corretto esercizio del potere discrezionale dell'amministrazione di determinare l'importo dei canoni (la cui valutazione non potrebbe essere legittimamente sottoposta al controllo del giudice ordinario).
Riferimenti normativi: Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)