Sez. 5, Sentenza n. 306 del 17/11/1989 Ud. (dep. 15/01/1990) Rv. 183026 - 01
REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA IN GENERE - MOMENTO CONSUMATIVO.*
REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA IN GENERE - MOMENTO CONSUMATIVO.*
Il momento consumativo dei reati di bancarotta, fraudolenta o semplice, si perfeziona all'atto della pronuncia della sentenza dichiarativa di fallimento, ancorché la condotta, commissiva od omissiva, si sia esaurita anteriormente, giacché la sentenza di fallimento rappresenta elemento costitutivo dei reati di bancarotta e non condizione obiettiva di punibilità. (Conf mass n 180525; (Conf mass n 172663).*
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 216 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 216 CORTE COST., Legge Falliment. art. 217 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 217 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)