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Sez. 5, Sentenza n. 3688 del 21/02/1986 Ud. (dep. 12/05/1986) Rv. 172663 - 01

REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE - BANCAROTTA SEMPLICE - IN GENERE - MOMENTO CONSUMATIVO - INDIVIDUAZIONE - RAGIONE.*
Stato
decisa il 1986-02-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/172663-01

REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE - BANCAROTTA SEMPLICE - IN GENERE - MOMENTO CONSUMATIVO - INDIVIDUAZIONE - RAGIONE.*

Il momento consumativo dei reati di bancarotta (fraudolenta o semplice), ancorché la condotta, commissiva od omissiva, si sia esaurita anteriormente alla dichiarazione di fallimento, si perfeziona all'atto della pronuncia della sentenza dichiarativa di fallimento. Questa infatti rappresenta un elemento costitutivo dei reati di bancarotta e non una condizione obiettiva di punibilità. (Conf mass n 169794, e ivi citate).*

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 216 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 216 CORTE COST., Legge Falliment. art. 217 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 217 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)