Sez. L, Sentenza n. 3113 del 11/07/1977 (Rv. 386664 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - PROCEDIMENTO - RIASSUNZIONE - CITAZIONE - NOTIFICAZIONE - PRESSO IL DOMICILIATARIO - INESISTENZA - ESCLUSIONE - NULLITA - CONSEGUENZE - ORDINE DI RINNOVAZIONE - OBBLIGO DEL GIUDICE DI RINVIO - PROSECUZIONE DEL GIUDIZIO NONOSTANTE LA NULLITA - ACCERTAMENTO DELLA INVALIDITA DA PARTE DELLA SUPREMA CORTE - CASSAZIONE CON RINVIO - DECORSO DEL TERMINE PERENTORIO EX ART 393 COD PROC CIV - IRRILEVANZA.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - PROCEDIMENTO - RIASSUNZIONE - CITAZIONE - NOTIFICAZIONE - PRESSO IL DOMICILIATARIO - INESISTENZA - ESCLUSIONE - NULLITA - CONSEGUENZE - ORDINE DI RINNOVAZIONE - OBBLIGO DEL GIUDICE DI RINVIO - PROSECUZIONE DEL GIUDIZIO NONOSTANTE LA NULLITA - ACCERTAMENTO DELLA INVALIDITA DA PARTE DELLA SUPREMA CORTE - CASSAZIONE CON RINVIO - DECORSO DEL TERMINE PERENTORIO EX ART 393 COD PROC CIV - IRRILEVANZA.*
La notificazione della citazione riassuntiva del giudizio innanzi al giudice di rinvio eseguita presso il domiciliatario, anziche alla parte personalmente, e nulla, ma non inesistente. Pertanto, in applicazione dell'art 291 cod proc civ, il giudice di rinvio non puo, in tale ipotesi, dichiarare l'Estinzione del processo, ma deve ordinare la rinnovazione della notificazione. In difetto, ove, cioe, nonostante detta invalidita il giudizio sia proseguito, la Corte suprema, a cui la questione venga dedotta, accertata la nullita deve cassare l'impugnata sentenza con rinvio della causa ad altro giudice, anche se si deduca che nelle more del precedente giudizio di rinvio e decorso il termine perentorio stabilito dall'art 393 cod proc civ. infatti, la menzionata nullita puo ancora essere sanata con effetto retroattivo (ex tunc) mediante la riassunzione della causa dinanzi al nuovo giudice di rinvio, ritualmente eseguita, dalla una o dall'altra parte in lite, con le forme di notificazione prescritte dall'art 392, secondo comma, cod proc civ. (V 2495/74, mass n 370929).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 160, Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 392, Cod. Proc. Civ. art. 393
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)