Sez. 1, Sentenza n. 10401 del 25/11/1996 (Rv. 500766 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - SOLIDARIETÀ | Principio della responsabilità diretta dell'autore materiale e di quella solo indiretta e solidale della persona giuridica - Limiti - Previsione di due distinte violazioni a carico di due distinti soggetti - Conseguenze - Fattispecie relativa a previsione di sanzioni sia per il conducente di autoveicoli sia per il titolare dell'autorizzazione al trasporto.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - SOLIDARIETÀ
In tema di sanzioni amministrative, il principio secondo il quale la responsabilità per la violazione incombe sull'autore materiale della stessa, laddove la persona giuridica risponde solo solidalmente, è invocabile solo nell'ipotesi di un'unica violazione commessa da un autore materiale, mentre non si applica allorché siano previste due distinte violazioni a carico di due distinti soggetti (principio enunciato in ordine alla violazione di cui all'art. 8 della legge n. 132 del 1987, che sanziona sia il conducente dell'autoveicolo, sia il titolare dell'autorizzazione al trasporto merci su strada).
Riferimenti normativi: Decreto Legge 26/11/1981 num. 681 art. 3, Decreto Legge 26/11/1981 num. 681 art. 6, Decreto Legge 06/02/1987 num. 16 art. 8, Legge 30/03/1987 num. 132 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)