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Sez. 3, Sentenza n. 8245 del 24/05/2003 (Rv. 563532 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - TERMINE ANNUALE DALLA PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA | Termine annuale di decadenza dall'impugnazione - Non applicabilità alla parte contumace - Condizioni - Impossibilità per la parte contumace di prender parte al giudizio - Vizi di svolgimento del processo - Rilevanza - Esclusione.
Stato
decisa il 2003-05-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/563532-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - TERMINE ANNUALE DALLA PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA

Ai fini dell'applicabilità dell'art. 327, secondo comma, cod. proc. civ., in base al quale il termine annuale di decadenza dalla facoltà di proporre impugnazione non si applica quando la parte contumace dimostri di non aver avuto conoscenza del processo, costituisce condizione essenziale che la parte contumace sia rimasta tale perché, a causa del contenuto della citazione, del ricorso o della loro notificazione, non è stata messa in grado di prendere parte al giudizio, mentre non si applica quando la parte, messa in grado di partecipare al giudizio o comunque costituitasi, rimane poi assente per vizi di svolgimento dello stesso.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)