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Sez. 5, Sentenza n. 12761 del 10/06/2011 (Rv. 618471 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Impugnazione delle sentenze delle commissioni tributarie - Termini - Art. 38 del d.lgs. n. 546 del 1992 - "Ignoranza del processo" - Non ravvisabilità in capo al ricorrente - Comunicazione al medesimo della data dell'udienza di discussione - Condizione al fine di escludere la conoscenza del processo - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2011-06-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/618471-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE

In tema di contenzioso tributario, l'art. 38, comma 3, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, il quale esclude la decadenza dall'impugnazione per il decorso del termine (all'epoca) annuale "se la parte non costituita dimostri di non avere avuto conoscenza del processo per nullità della notificazione del ricorso e della comunicazione dell'avviso di fissazione d'udienza", presuppone che sussista la situazione di "ignoranza del processo", ovvero che la parte dimostri di non averne avuto alcuna conoscenza; tale situazione non si ravvisa in capo al ricorrente costituito in giudizio, cui non può dirsi ignota la proposizione del ricorso, né è necessario, per ravvisare quella conoscenza, che gli sia stata anche comunicata la data dell'udienza di discussione (come previsto dall'art. 19, quarto comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 ed ora dall'art. 22 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546), benché questa omissione comporti la nullità della sentenza del primo giudice, la quale si converte, ai sensi dell'art. 161 cod. proc. civ., in motivo d'impugnazione esperibile nei termini di legge, la cui inosservanza determina il passaggio in giudicato della sentenza stessa.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 161 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 22 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 38, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 51, DPR 26/10/1972 num. 636 art. 19 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)