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Sez. 5, Sentenza n. 9897 del 20/07/2001 (Rv. 548346 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Gravami avverso le decisioni delle commissioni tributarie - Termine annuale di decadenza ex art. 327 cod. proc. civ. - Applicabilità - Decorrenza del termine - Eccezione - Mancata conoscenza del processo - Accertamento - Criteri.
Stato
decisa il 2001-07-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/548346-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE

In virtù dell'efficacia del dettato dell'art. 327 cod. proc. civ. sull'intero ordinamento processuale, anche le sentenze delle commissioni tributarie, di primo e secondo grado, non possono essere impugnate ove sia decorso un anno dalla loro pubblicazione (termine che si perfeziona con il deposito della sentenza senza che occorra la comunicazione dell'avviso di cancelleria), a meno che la parte rimasta contumace non dimostri di non avere avuto alcuna conoscenza del processo. Al fine dell'accertamento di tale conoscenza, è sufficiente che sia nota la proposizione del ricorso, ma non che sia stata anche comunicata la data dell'udienza di discussione del ricorso stesso (come previsto dal quarto comma dell'art. 19 del d.P.R. n. 636 del 1972), benché questa omissione comporti la nullità della decisione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 133 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 636 art. 19 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 636 art. 32 bis CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)