Sez. 1, Sentenza n. 4581 del 21/05/1990 (Rv. 467296 - 01)
ASSISTENZA AI MINORI - IN GENERE - AFFILIAZIONE - OBBLIGO DELL'AFFILIANTE DI MANTENERE L'AFFILIATO - MAGGIORE ETÀ DELL'AFFILIATO - PERSISTENZA DELL'OBBLIGO - CONDIZIONI.*
ASSISTENZA AI MINORI - IN GENERE - AFFILIAZIONE - OBBLIGO DELL'AFFILIANTE DI MANTENERE L'AFFILIATO - MAGGIORE ETÀ DELL'AFFILIATO - PERSISTENZA DELL'OBBLIGO - CONDIZIONI.*
L'Obbligo dell'affiliante di mantenere l'affiliato ha contenuto sostanzialmente corrispondente a quello del genitore di mantenere il figlio e precisamente non cessa con il raggiungimento della maggiore età, ma si protrae finché l'affiliato medesimo non sia in grado di provvedere alle proprie esigenze in modo adeguato, ovvero versi in colpa per non essersi messo in condizione o essersi rifiutato di procurarsi un proprio reddito. L'Onere di provare la sussistenza di una delle condizioni per la cessazione del suddetto Obbligo incombe sull'affiliante che l'alleghi. (V 1862/84, mass n 433936; (V 3416/81, mass n 414007; (V 4424/77, mass n 388012).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 147 CORTE COST., Cod. Civ. art. 409 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2947 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)