Sez. 1, Sentenza n. 5946 del 21/11/1984 (Rv. 437609 - 01)
COMUNIONE TACITA FAMILIARE - IN GENERE - ACQUISTO DI UN BENE DEL SINGOLO PARTECIPANTE - ACQUISIZIONE AUTOMATICA ALLA COLLETTIVITÀ - ESCLUSIONE - OBBLIGHI DELL'ACQUIRENTE - INADEMPIMENTO - RISARCIMENTO DEL DANNO.*
COMUNIONE TACITA FAMILIARE - IN GENERE - ACQUISTO DI UN BENE DEL SINGOLO PARTECIPANTE - ACQUISIZIONE AUTOMATICA ALLA COLLETTIVITÀ - ESCLUSIONE - OBBLIGHI DELL'ACQUIRENTE - INADEMPIMENTO - RISARCIMENTO DEL DANNO.*
Nella comunione tacita familiare, qualunque sia l'attività esercitata, il bene acquistato dal singolo partecipante con i proventi comuni, in Mancanza di una norma che ne legittimi l'acquisto automatico da parte della collettività, può formare oggetto soltanto di un Obbligo di trasferimento dal singolo acquirente agli altri membri della comunione, il quale, peraltro, non è suscettibile di esecuzione specifica, ma può solo dar luogo, se inadempiuto, ad un'Azione di risarcimento del danno. (Conf 835/81, mass n 411324; (Conf 2242/78, mass n 391636).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2140, Cod. Civ. art. 2932
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)