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Sez. L, Sentenza n. 3881 del 22/02/2006 (Rv. 587213 - 01)

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - IN GENERE | Mezzo di prova - Esclusione - Finalità - Individuazione - Ammissione rimessa al prudente apprezzamento del giudice del merito - Sussistenza - Recepimento delle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio da parte del giudice - Effetti - Motivazione sufficiente - Configurabilità - Condizioni.
Stato
decisa il 2006-02-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/587213-01

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - IN GENERE

La consulenza tecnica d'ufficio non è un mezzo istruttorio in senso proprio, poiché ha la finalità di aiutare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze, per cui non è qualificabile come una prova vera e propria e, come tale, è sottratta alla disponibilità delle parti ed affidata al prudente apprezzamento del giudice del merito. Qualora sia stata disposta e ne condivida i risultati, il giudice non è tenuto ad esporre in modo specifico le ragioni del suo convincimento, atteso che la decisione di aderire alle risultanze della consulenza implica valutazione ed esame delle contrarie deduzioni delle parti, mentre l'accettazione del parere del consulente, delineando il percorso logico della decisione, ne costituisce motivazione adeguata, non suscettibile di censure in sede di legittimità.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 61, Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 191, Cod. Proc. Civ. art. 194, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)