Sez. L, Sentenza n. 5737 del 30/10/1982 (Rv. 423468 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - INVALIDITÀ PERSONALE - PERMANENTE - ASSOLUTA O PARZIALE - CONSIDERATA DALL'ART. 74 DEL D.P.R. N. 1124 DEL 1965 - NOZIONE.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - INVALIDITÀ PERSONALE - PERMANENTE - ASSOLUTA O PARZIALE - CONSIDERATA DALL'ART. 74 DEL D.P.R. N. 1124 DEL 1965 - NOZIONE.*
L'Invalidità permanente, assoluta o parziale, considerata dallo art. 74 del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 (T.U. Delle Disposizioni per l'Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali) consiste nella perdita o nella riduzione permanente della generica capacità lavorativa (cosiddetta capacità biologica di guadagno), e non già della capacità di guadagno nello Esercizio di una determinata attività di lavoro; ciò risulta, oltre che dalla lettera dell'art. 74 del d.P.R. citato, dalle annesse tabelle degli indennizzi, le quali non presentano - se non per quanto concerne, ai sensi dell'art. 116 del T.U., il rapporto con la retribuzione del lavoratore assicurato - alcuna differenziazione soggettiva. (Conf 2908/82, mass n 420799; (Conf 2374/82, mass n 420256; (Conf 2239/82, mass n 420105; (Conf 3159/81, mass n 413726).*
Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 74 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 116 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)