diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 7632 del 16/05/2003 (Rv. 563159 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - CRITERI EQUITATIVI | Danno biologico terminale - Riconducibilità al danno da inabilità temporanea - Liquidazione equitativa - Utilizzazione dei criteri di liquidazione tabellare o di liquidazione equitativa pura - Legittimità- Necessità di adeguare il criterio alla particolare intensità del danno - Sussistenza.
Stato
decisa il 2003-05-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/563159-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - CRITERI EQUITATIVI

Il danno biologico terminale, ovvero il danno subito dal de cuius nell'intervallo di tempo tra la lesione del bene salute e il sopraggiungere della morte conseguente a tale lesione rientra nel danno da inabilità temporanea, la cui quantificazione equitativa va operata però tenendo conto delle caratteristiche peculiari di questo pregiudizio, consistenti nel fatto che si tratta di un danno alla salute che, sebbene temporaneo, è massimo nella sua entità ed intensità, sia che si applichi il criterio di liquidazione equitativa "puro" sia che si applichi il criterio di liquidazione tabellare, in quanto entrambi questi criteri di liquidazione sono legittimamente utilizzabili, purché vengano dal giudice adeguatamente "personalizzati", ovvero adeguati al caso concreto.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056, Cod. Civ. art. 1226

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)