Sez. 2, Sentenza n. 6619 del 06/12/1988 (Rv. 460917 - 01)
APPALTO (CONTRATTO DI) - ROVINA E DIFETTI DI COSE IMMOBILI (RESPONSABILITÀ DEL COSTRUTTORE) - IN GENERE - DIFETTI DI COSTRUZIONE - NOZIONE.*
APPALTO (CONTRATTO DI) - ROVINA E DIFETTI DI COSE IMMOBILI (RESPONSABILITÀ DEL COSTRUTTORE) - IN GENERE - DIFETTI DI COSTRUZIONE - NOZIONE.*
Tra i difetti di costruzione, ai quali è riferita a carico dell'appaltatore la garanzia di cui all'art. 1669 cod. civ., vanno compresi oltre i casi di rovina o di evidente pericolo di rovina parziale o totale dell'edificio, anche quei vizi che, pur non incidendo sulla statica e sulla struttura dell'immobile, pregiudicano in modo grave la funzione cui questo è destinato, e ne limitano in modo notevole la possibilità di normale godimento. (V 6585/86, mass n 448729; (V 6229/83, mass n 430995).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1669
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)