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Sez. 2, Sentenza n. 3339 del 21/04/1990 (Rv. 466771 - 01)

APPALTO (CONTRATTO DI) - ROVINA E DIFETTI DI COSE IMMOBILI (RESPONSABILITÀ DEL COSTRUTTORE) - IN GENERE - DIFETTI DI COSTRUZIONE - NOZIONE.*
Stato
decisa il 1990-04-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/466771-01

APPALTO (CONTRATTO DI) - ROVINA E DIFETTI DI COSE IMMOBILI (RESPONSABILITÀ DEL COSTRUTTORE) - IN GENERE - DIFETTI DI COSTRUZIONE - NOZIONE.*

Grave difetto costruttivo a norma dell'art. 1669 cod. civ. - per la cui valutazione può aversi riguardo anche al pericolo concreto di un suo progressivo aggravamento - è anche quello che, senza costituire pericolo certo ed effettivo di rovina dell'edificio, incida tuttavia sugli elementi essenziali dell'opera, ovvero sulle parti componenti, necessarie a renderla idonea a fornire la normale utilità, avuto riguardo anche alla sua funzione economico-sociale. (Conf 6619/88, mass n 460917; (Conf 5147/87, mass n 453757; (Conf 6585/86, mass n 448729).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1669

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)