Sez. 2, Sentenza n. 6229 del 24/10/1983 (Rv. 430995 - 01)
APPALTO (CONTRATTO DI) - ROVINA E DIFETTI DI COSE IMMOBILI (RESPONSABILITÀ DEL COSTRUTTORE) - IN GENERE - GRAVI DIFETTI DELL'EDIFICIO - NOZIONE - DANNI ALLA FUNZIONE ECONOMICA DELL'EDIFICIO STESSO O MENOMAZIONE DEL GODIMENTO DEL BENE - RILEVANZA - VALUTAZIONE RELATIVA DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI.*
APPALTO (CONTRATTO DI) - ROVINA E DIFETTI DI COSE IMMOBILI (RESPONSABILITÀ DEL COSTRUTTORE) - IN GENERE - GRAVI DIFETTI DELL'EDIFICIO - NOZIONE - DANNI ALLA FUNZIONE ECONOMICA DELL'EDIFICIO STESSO O MENOMAZIONE DEL GODIMENTO DEL BENE - RILEVANZA - VALUTAZIONE RELATIVA DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI.*
Ai fini della responsabilità dell'appaltatore, prevista dall'art. 1669 cod. civ., costituiscono gravi difetti dell'edificio non solo quelli costruttivi che possano pregiudicare la sicurezza o la stabilità del fabbricato, ma anche quelli da cui derivi apprezzabile danno alla funzione economica dell'edificio stesso o sensibile menomazione del normale godimento della cosa. La valutazione all'uopo effettuata dal giudice costituisce apprezzamento di merito e sfugge al Sindacato di legittimità se sorretta da motivazione esente da vizi logici o giuridici. (Conf 3482/81, mass n 414072, sulla seconda parte; (Conf 3002/81, mass n 413548; (Conf 1178/80, mass n 404664; (Conf 2070/78, mass n 391437, sulla prima parte).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1669
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)