Sez. L, Sentenza n. 1543 del 12/03/1979 (Rv. 397891 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - LIQUIDAZIONE - DECORRENZA DELLA PENSIONE - DETERMINAZIONE - CRITERI.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - LIQUIDAZIONE - DECORRENZA DELLA PENSIONE - DETERMINAZIONE - CRITERI.*
Per stabilire la decorrenza della pensione di invalidita - che non puo comunque mai essere anteriore alla presentazione della richiesta amministrativa da parte dell'assicurato, anche se lo stato invalidante era preesistente a tale momento (art 62, comma 1, RDL 4 ottobre 1935 n 1827) - occorre tenere conto del verificarsi dell'evento previsto come rischio assicurato dall'art 10 RDL 14 aprile 1939 n 636. A tal fine il giudice di merito deve accertare l'effettiva verificazione dello stato invalidante con la massima precisione possibile attraverso l'Esercizio degli ampi poteri istruttori che la legge gli conferisce, tenendo comunque presente che tale decorrenza non puo coincidere ne col momento del deposito della relazione del consulente tecnico, ne con quello dell'accertamento del complesso invalidante, dato che e possibile constatare solo delle malattie che gia esistevano in precedenza. (Conf 938/77, mass n 384554; (Conf 4718/76, mass n 383461; (Conf 482/76, mass n 379140).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 04/10/1935 num. 1827 art. 62, Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)