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Sez. 2, Sentenza n. 22 del 07/01/1975 (Rv. 373128 - 01)

DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - OPERAZIONI DIVISIONALI - RETRATTO SUCCESSORIO - IN GENERE - OGGETTO - LIMITI - VENDITA DI COSE O QUOTE DETERMINATE.*
Stato
decisa il 1975-01-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/373128-01

DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - OPERAZIONI DIVISIONALI - RETRATTO SUCCESSORIO - IN GENERE - OGGETTO - LIMITI - VENDITA DI COSE O QUOTE DETERMINATE.*

Oggetto dei diritti di prelazione e di riscatto previsti dall'art 732 cod civ e la quota ereditaria intesa come parte del patrimonio del defunto, e cioe dell'universum ius, si che il retratto successorio non e applicabile ove la vendita abbia per oggetto cose determinate o quote ideali delle medesime, quando cioe si ritenga, tramite una valutazione degli elementi concreti della fattispecie (quali precisamente la volonta delle parti ed il loro comportamento, lo scopo perseguito, la consistenza del patrimonio ereditario ed il raffronto fra di esso e la entita delle cose vendute), che i contraenti non intesero sostituire il terzo all'erede nella comunione ereditaria, e che l'oggetto del contratto venne considerato cosa a se stante, e non come quota o parametro per individuare la quota del patrimonio ereditario in quanto tale. (V 1055/69, mass n 339541).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 732

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)