Sez. 2, Sentenza n. 3945 del 12/01/2017 Cc. (dep. 27/01/2017) Rv. 269057 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - APPARTENENTI AD ASSOCIAZIONI MAFIOSE | Pericolosità - Presunzione di attualità della pericolosità sociale - Ambito di operatività - Limiti - Differenza tra appartenenti alle cd. "mafie storiche" ed affiliati a diverse organizzazioni mafiose - Sussistenza - Ragioni.
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - APPARTENENTI AD ASSOCIAZIONI MAFIOSE
Ai fini dell'applicazione di misure di prevenzione nei confronti di appartenenti ad associazioni di tipo mafioso, la presunzione di attualità della pericolosità sociale, nel caso in cui gli elementi rivelatori dell'inserimento del proposto nel sodalizio siano lontani nel tempo rispetto al momento del giudizio, è destinata ad attenuarsi solo in relazione agli affiliati di associazioni non riconducibili alle cd. "mafie storiche", cioè a quelle organizzazioni che, pur utilizzando il metodo mafioso, non sono caratterizzate dalla stabilità del vincolo e solo in relazione a questi è necessaria una puntuale motivazione in ordine all'attualità della pericolosità.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)