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Sez. 2, Sentenza n. 39057 del 03/06/2014 Cc. (dep. 24/09/2014) Rv. 260781 - 01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PERICOLOSITÀ SOCIALE | Indiziato di appartenenza ad associazione di tipo mafioso - Restrizione carceraria da lungo tempo - Valutazione della pericolosità attuale - Particolare rigore e adeguata motivazione - Necessità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2014-06-03
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/260781-01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PERICOLOSITÀ SOCIALE

Ai fini dell'applicazione di misure di prevenzione nei confronti di appartenenti ad associazioni di tipo mafioso, non è necessaria alcuna particolare motivazione in punto di attualità della pericolosità, una volta che l'appartenenza risulti adeguatamente dimostrata e non sussistano elementi dai quali ragionevolmente desumere che essa sia venuta meno per effetto del recesso personale, tuttavia la presunzione non è assoluta ed è destinata ad attenuarsi, necessitando, quando gli elementi rivelatori dell'inserimento nell'organizzazione criminale siano lontani nel tempo, di una puntuale motivazione sull'attualità della pericolosità, che tenga conto della situazione concreta. (Fattispecie nella quale è stato annullato per carenza di motivazione il provvedimento impugnato che aveva ritenuto, sulla base di criteri meramente presuntivi, la sussistenza della pericolosità sociale del condannato rimasto in stato di detenzione per quindici anni).

Riferimenti normativi: Legge 31/05/1965 num. 575 art. 1, Legge 31/05/1965 num. 575 art. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)