Sez. 3, Sentenza n. 37508 del 25/06/2003 Ud. (dep. 02/10/2003) Rv. 225929 - 01
SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE | Gestione dei rifiuti - Materiali da demolizione di manufatti - Natura di rifiuto - Esclusione - Fondamento.
SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE
I materiali inerti derivanti dalla demolizione di un manufatto e reimpiegati nell'ambito dello stesso cantiere non assumono la natura di rifiuto, stante la interpretazione autentica della nozione di "rifiuto" contenuta nel decreto legge 8 luglio 2002 n. 138, convertito con legge 8 agosto 2002 n. 178, atteso che sono conseguenza di un processo di produzione, comprendente la demolizione del manufatto ed il reimpiego integrale sul posto, e l'assenza di prova di un reale pericolo per l'ambiente.
Riferimenti normativi: Legge 21/12/2001 num. 443 art. 1 com. 17 CORTE COST., Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 CORTE COST., Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 8 CORTE COST., Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 6 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)