Sez. 3, Sentenza n. 133 del 10/11/2000 Ud. (dep. 10/01/2001) Rv. 218369 - 01
SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE | Rifiuti - Smaltimento di rifiuti provenienti da attività di demolizione - Ripetitività della condotta - Reato di cui all'art. 51, comma 1, D. Lgs n. 22 del 1997.
SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE
L'abbandono di rifiuti provenienti dall'attività di demolizione e ristrutturazione di un immobile, e che non abbia carattere di occasionalità, ma integri, in considerazione della ripetitività della condotta, l'ipotesi di gestione dei propri rifiuti è sanzionata penalmente dall'art. 51, comma 1, del D. Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22, che punisce, tra l'altro, l'attività di smaltimento dei rifiuti. (Nell'occasione la Corte ha rilevato come con il D. Lgs. 8 novembre 1997 n. 389 sia stata disposta la abrogazione delle parole "prodotti da terzi" inserite nella originaria versione dell'art. 51, comma 1, a proposito della appartenenza dei rifiuti).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 51 com. 1, Decreto Legisl. 08/11/1997 num. 389 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)