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Sez. L, Sentenza n. 5776 del 10/06/1998 (Rv. 516323 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - IN GENERE | Assenza del lavoratore prolungata oltre i tre giorni - Qualificazione come dimissioni da parte del contratto collettivo - Conseguenze - Valore del comportamento del lavoratore quale dimissioni per "facta concludentia" - Sussistenza - Inizio da parte del datore di lavoro di un procedimento disciplinare - Irrilevanza - Ripresa del lavoro da parte del lavoratore nelle more delle determinazioni del datore di lavoro - Irrilevanza - Condizioni.
Stato
decisa il 1998-06-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/516323-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - IN GENERE

Quando il contratto collettivo definisce l'assenza del lavoratore prolungata oltre i tre giorni e non giustificata quale dimissioni, l'assenza medesima assume il valore giuridico di un atto di dimissioni, in quanto considerata espressione della volontà del lavoratore di recedere dal rapporto, per convenzionale ed esplicita disposizione delle parti in tal senso, che ravvisano le dimissioni come intervenute per fatti concludenti. Nè può ritenersi che il datore di lavoro perda il potere di valorizzare tale qualificazione contrattuale per avere in un primo momento ipotizzato la valenza disciplinare del comportamento del lavoratore, dando inizio ad un procedimento disciplinare, così come non è preclusiva la circostanza che la presa d'atto delle dimissioni sia intervenuta dopo un periodo di ripresa del lavoro, di una durata giustificata dalle esigenze di valutazione da parte dell'apparato direzionale della società datrice di lavoro.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2119, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 1 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)