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Sez. 3, Sentenza n. 6757 del 17/05/2001 (Rv. 546718 - 01)

FIDEJUSSIONE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) | Contratto di assicurazione fideiussoria o cauzionale - Natura - Disciplina - Dichiarazioni inesatte o reticenti del contraente debitore in ordine alla formazione del rapporto principale - Inapplicabilità dell'art.1892 cod. civ. - Dolo omissivo - Configurabilità - Condizioni - Previsione di pagamento immediato del credito "a semplice richiesta " - Opponibilità al beneficiario delle eccezioni spettanti al debitore da parte del garante - Esclusione.
Stato
decisa il 2001-05-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/546718-01

FIDEJUSSIONE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI)

Il contratto di assicurazione fideiussoria o cauzionale, pur presentando peculiarità inerenti al rapporto assicurativo, costituisce, sostanzialmente, una fideiussione, sicché resta assoggettato alla regolamentazione di questa figura, salva diversa previsione contrattuale. Pertanto, nelle ipotesi di dichiarazioni inesatte o reticenti del contraente - debitore in ordine alla formazione del rapporto principale, non trova applicazione la disciplina dell'art. 1892 cod. civ., relativa al contratto di assicurazione, ma la validità del contratto deve essere valutata alla stregua delle regole dell'annullabilità per errore o per dolo. Peraltro, per integrare l'ipotesi del cosiddetto dolo omissivo, quale causa di annullamento del contratto, ai sensi dell'art. 1439 cod. civ., non è sufficiente il semplice silenzio o la reticenza del contraente, richiedendosi che il comportamento passivo si inserisca in una condotta che si configuri, nel complesso, quale malizia o astuzia volta a realizzare l'inganno perseguito. Deroga anche alla disciplina della fideiussione la previsione della clausola con la quale venga espressamente prevista la possibilità, per il creditore garantito, di esigere dal garante il pagamento immediato del credito "a semplice richiesta" o "senza eccezioni", perché detta clausola preclude a quest'ultimo l'opponibilità delle eccezioni spettanti al debitore principale ai sensi dell'art. 1945 cod. civ. ed è incompatibile con il principio di accessorietà che caratterizza la fideiussione, mentre vale per converso a qualificare il negozio de quo come contratto autonomo di garanzia di tipo cauzionale.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1427, Cod. Civ. art. 1439, Cod. Civ. art. 1892, Cod. Civ. art. 1936 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1945

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)