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Sez. 3, Sentenza n. 12979 del 20/12/1995 (Rv. 495147 - 01)

FIDEJUSSIONE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) | Assunzione dell'obbligo di eseguire la prestazione oggetto della garanzia, con esclusione della facoltà di opporre eccezioni relative al rapporto sottostante - validità.
Stato
decisa il 1995-12-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/495147-01

FIDEJUSSIONE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI)

Nel nostro ordinamento sono validi, in quanto diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela, gli atti con i quali un soggetto con unilaterale ed autonoma assunzione di garanzia si obbliga espressamente ad eseguire la prestazione oggetto della garanzia senza poter opporre alcuna eccezione relativa alla validità, all' efficacia ed alle vicende del negozio sottostante.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1322, Cod. Civ. art. 1936 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)