diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 5013 del 05/06/1997 (Rv. 504951 - 01)

TITOLI DI CREDITO - CAMBIALE (O PAGHERÒ) - PROTESTO | Provvedimento del presidente del Tribunale di rigetto dell'istanza di cancellazione dall'elenco dei protesti - Ricorribilità ex art.111 Cost. - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 1997-06-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/504951-01

TITOLI DI CREDITO - CAMBIALE (O PAGHERÒ) - PROTESTO

Il presupposto di assoggettabilità di un provvedimento che promani da un'autorità giudiziaria, allo strumento del ricorso per Cassazione ex art. 111 Cost., è rappresentato dalla sua attitudine a dar luogo ad un giudicato, ovvero dalla sua natura decisoria. Essa deriva dal fatto che il provvedimento costituisca il provvedimento conclusivo di un giudizio nel quale, con solennità maggiore o minore, a seconda dello specifico rito in questione, si compie un confronto fra posizioni soggettive tutelate contrapposte, che richiede una specifica attività istruttoria formalmente disciplinata ed - in quanto tale - rilevante nell'ottica della statuizione da prendersi; statuizione la quale - per l'appunto - deve stabilire la giustezza dell'una o dell'altra posizione prospettata. Da ciò consegue che non costituisca provvedimento giudiziario decisorio ogni pronuncia la quale, benché provenga da un'autorità giudiziaria, si limiti ad incidere su diritti, senza tuttavia decidere (e cioè risolvere) un esplicito conflitto, la cui soluzione, per sua natura, richieda, per assumere stabilità, il ricorso alla tecnica della cosa giudicata(nella specie, la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso avverso il provvedimento del Presidente del Tribunale che rigetti l'istanza di cancellazione dall'elenco dei protesti, ai sensi dell'art. 12 della legge 12 giugno 1973, n. 349 che ha modificato la legge 12 febbraio 1955, n. 77, avanzata dal debitore che assuma di aver pagato).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Legge 12/06/1973 num. 349 art. 12 CORTE COST., Legge 12/02/1955 num. 77 art. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)