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Sez. 3, Sentenza n. 11780 del 19/05/2006 (Rv. 589569 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - CITAZIONE - CONTENUTO - IN GENERE | Udienza di comparizione - Errata indicazione della data - Conseguenze - Immediata riconoscibilità dell'errore - Nullità della citazione - Esclusione.
Stato
decisa il 2006-05-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/589569-01

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - CITAZIONE - CONTENUTO - IN GENERE

L'errata indicazione della data dell'udienza di comparizione (perchè, ad esempio, anticipata rispetto a quella della notifica) non integra un'ipotesi di nullità della citazione ogni qual volta l'errore sia riconoscibile con l'uso dell'ordinaria diligenza, di modo che il convenuto possa facilmente rendersi conto dell'esatta data dell'udienza predetta.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 163 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 164 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)