diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 3892 del 30/03/2000 (Rv. 535208 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - CITAZIONE - CONTENUTO - IN GENERE | Mancanza o incompletezza della indicazione dell'udienza di comparizione - Nullità della citazione - Limiti - Possibilità per il destinatario di individuare con l'uso di diligenza e buon senso la data parzialmente indicata - Accertamento relativo - Giudice di merito - Sindacabilità in Cassazione - Limiti.
Stato
decisa il 2000-03-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/535208-01

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - CITAZIONE - CONTENUTO - IN GENERE

La nullità della citazione per omessa indicazione dell'udienza di comparizione davanti al giudice adito si verifica soltanto nel caso in cui detta indicazione manchi del tutto o, per la sua incompletezza, risulti assai incerta, fatto che si verifica soltanto quanto l'indicazione sia insufficiente al punto da non rendere possibile al destinatario dell'atto individuare, con un minimo di diligenza e buon senso, la data che si intendeva effettivamente indicare; l'accertamento in proposito è rimesso al giudice di merito ed è censurabile in sede di legittimità solo se non sorretto da adeguata motivazione. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso la nullità della citazione in appello che recava l'indicazione del giorno e del mese, ma non dell'anno dell'udienza fissata, rilevando che, ragionevolmente, l'anno in questione non poteva essere inteso che come lo stesso anno in cui era stato esercitato il diritto di impugnazione).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 164 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)