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Sez. 6, Sentenza n. 1420 del 29/03/1996 Cc. (dep. 29/08/1996) Rv. 205539 - 01

Misure cautelari - Personali - Misure interdittive - In genere | Esecuzione - Perdita di efficacia - Interesse all'impugnazione - Esclusione - Riparazione per ingiusta detenzione - Estensione - Inapplicabilità.
Stato
decisa il 1996-03-29
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/205539-01

Misure cautelari - Personali - Misure interdittive - In genere

In tema di misure cautelari personali non sussiste l'interesse alla decisione dell'impugnazione proposta avverso il provvedimento applicativo di una misura interdittiva, quando questa abbia perso efficacia per il decorso del termine massimo (due mesi) di durata. A siffatta misura, invero, non si estende l'istituto della riparazione pecuniaria, che solo può giustificare la persistenza dell'interesse all'impugnazione quando la misura sia cessata.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 308 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 308 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 314 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 314 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568 com. 4, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 568 com. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)