diritto.io

Sez. 6, Sentenza n. 728 del 23/02/1999 Cc. (dep. 27/04/1999) Rv. 213915 - 01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - MISURE INTERDITTIVE - IN GENERE | Sopravvenuta perdita di efficacia della misura - Interesse all'impugnazione avverso l'ordinanza applicativa - Esclusione.
Stato
decisa il 1999-02-23
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/213915-01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - MISURE INTERDITTIVE - IN GENERE

In tema di misure interdittive, non sussiste interesse alla impugnazione avverso il provvedimento applicativo qualora la misura, per qualunque ragione, abbia perso "medio tempore" efficacia. L'interesse a impugnare, di cui all'art. 568, comma quarto, cod. proc. pen., non è riconoscibile infatti con riferimento al perseguimento di effetti diversi da quelli ai quali è preordinata la procedura incidentale "de libertate" in esame, che adempie alla sola funzione di assicurare un controllo rapido del provvedimento, attraverso una decisione del tutto autonoma, non idonea a integrare il titolo per una eventuale domanda di riparazione pecuniaria (prevista solo per la ingiusta detenzione). Nè sussiste alcun effetto giuridico extrapenale pregiudizievole per l'indagato quale conseguenza dell'applicazione di una misura interdittiva che abbia poi perso di efficacia, in quanto, ove si considerino in particolare gli aspetti disciplinari, il relativo procedimento è caratterizzato dalla completa autonomia di valutazioni rispetto a quello penale.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 289 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 289 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 308 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 308 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 314 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 314 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568 com. 4, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 568 com. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)