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Sez. 4, Sentenza n. 14422 del 24/11/2005 Cc. (dep. 26/04/2006) Rv. 234023 - 01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - MISURE INTERDITTIVE - IN GENERE | Sopravvenuta perdita di efficacia della misura - Pendenza del procedimento incidentale di impugnazione - Interesse alla decisione - Limiti.
Stato
decisa il 2005-11-24
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/234023-01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - MISURE INTERDITTIVE - IN GENERE

Il principio secondo cui la revoca o l'estinzione della misura cautelare, intervenuta nel corso del procedimento incidentale "de libertate" o, comunque, di impugnazione del provvedimento con il quale la misura è stata imposta o mantenuta, non comporta il venir meno dell'interesse a coltivare il gravame (atteso che la persistenza di tale interesse va apprezzata con riguardo non solo alla perdurante limitazione della libertà personale, ma anche alla necessità di precostituirsi una decisione irrevocabile sulla legittimità della misura ai fini della eventuale domanda di riparazione per l'ingiusta detenzione ex articolo 314 e segg. cod. proc. pen.), trova applicazione solo ove si tratti di misura di custodia cautelare (custodia in carcere o arresti domiciliari), non pure quando si tratti di altre misure coercitive o interdittive, giacché queste non sono idonee a fondare il diritto alla riparazione suddetta. La revoca o l'estinzione di tali ultime misure, sopravvenute nel corso del procedimento incidentale, importa, perciò, il venir meno dell'interesse al gravame da parte dell'indagato.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 289 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 308 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 314 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568 com. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)