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Sez. 4, Sentenza n. 22033 del 12/04/2018 Ud. (dep. 18/05/2018) Rv. 273267 - 01

GIUDIZIO - ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE - ASSUNZIONE DI NUOVI MEZZI DI PROVA | Prove non richieste dalle parti - Assunzione d'ufficio - Legittimità - Condizioni.
Stato
decisa il 2018-04-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/273267-01

GIUDIZIO - ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE - ASSUNZIONE DI NUOVI MEZZI DI PROVA

Il potere del giudice di assumere d'ufficio nuovi mezzi di prova a norma dell'art. 507, cod. proc. pen., può essere esercitato anche con riferimento a quelle prove che le parti avrebbero potuto richiedere e da cui sono decadute per omesso tempestivo deposito della lista testi, ove sussista il requisito della loro assoluta necessità.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 507 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)