Sez. 6 - , Sentenza n. 25770 del 29/05/2019 Ud. (dep. 11/06/2019) Rv. 276217 - 01
GIUDIZIO - ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE - ASSUNZIONE DI NUOVI MEZZI DI PROVA | Art. 507 cod. proc. pen. - Attività probatoria integrativa officiosa - Presupposti - Inosservanza - Conseguenze.
GIUDIZIO - ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE - ASSUNZIONE DI NUOVI MEZZI DI PROVA
Il potere - dovere del giudice di disporre attività istruttoria integrativa ai sensi dell'art. 507 cod. proc. pen. è esercitabile anche in funzione di supplenza dell'inerzia delle parti, allorchè le lacune e la contraddittorietà del quadro probatorio non consentano la decidibilità del giudizio.(In motivazione la Corte ha precisato che la completezza dei dati cognitivi è funzionale al migliore accertamento della verità, naturale corollario del principio di obbligatorietà dell'azione penale).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 507 CORTE COST., Costituzione art. 112
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)