Sez. 3, Sentenza n. 10480 del 01/06/2004 (Rv. 573299 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - ACQUIESCENZA - TACITA | Sentenza di condanna - Riconoscimento parziale del diritto di credito - Esecuzione da parte del creditore per la parte a lui favorevole - Comportamento incompatibile con la volontà di impugnare - Esclusione.
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - ACQUIESCENZA - TACITA
L'acquiescenza ad una pronunzia, preclusiva della proponibilità dell'impugnazione contro la stessa, richiede un atteggiamento univocamente incompatibile con la volontà di avvalersi dell'impugnazione, che non può ravvisarsi nel comportamento della parte parzialmente vittoriosa la quale si limita a pretendere la porzione di credito riconosciutale dalla sentenza, non essendovi alcuna incompatibilità logica o giuridica tra la volontà del soggetto di eseguire la decisione nella parte a lui favorevole ed il proposito di impugnarla nella parte a lui sfavorevole.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 329
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)