Sez. L, Sentenza n. 281 del 15/01/1987 (Rv. 450030 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - VERSAMENTO - MANCATA APPLICAZIONE DI SGRAVI CONTRIBUTIVI PREVISTI DALLA LEGGE - RIMBORSO DELL'ECCEDENZA CONTRIBUTIVA PREVISTA - RIPETIZIONE DI INDEBITO OGGETTIVO - CONFIGURABILITÀ - INTERESSI E RISARCIMENTO DEI MAGGIORI DANNI EX ART. 1224, SECONDO COMMA, COD. CIV. - COMPATIBILITÀ - CONDIZIONI.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - VERSAMENTO - MANCATA APPLICAZIONE DI SGRAVI CONTRIBUTIVI PREVISTI DALLA LEGGE - RIMBORSO DELL'ECCEDENZA CONTRIBUTIVA PREVISTA - RIPETIZIONE DI INDEBITO OGGETTIVO - CONFIGURABILITÀ - INTERESSI E RISARCIMENTO DEI MAGGIORI DANNI EX ART. 1224, SECONDO COMMA, COD. CIV. - COMPATIBILITÀ - CONDIZIONI.*
Nel caso di mancata applicazione di sgravi contributivi previsti dalla legge (nella specie, art. 18 del d. l. 30 agosto 1968 n. 918, nel testo sostituito dalla legge di conversione n. 1089 del 1968) il rimborso dell'eccedenza contributiva versata costituisce oggetto di un'obbligazione pecuniaria ex lege, configurando una ripetizione d'indebito oggettivo, senza che la spettanza degli interessi, a norma dell'art. 2033 cod. civ., comporti l'esclusione del diritto del creditore al risarcimento dei maggiori danni in forza dell'art. 1224, secondo comma, cod. civ., che - essendo incluso nella disciplina delle obbligazioni in generale - è applicabile alla obbligazione pecuniaria di ripetizione dell'indebito, sempre che sussista il generale presupposto dell'obbligazione risarcitoria, e cioè la colpa del debitore, da dimostrare di volta in volta, attesa la presunzione di buona fede del medesimo, almeno fino alla domanda.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., Decreto Legge 30/08/1968 num. 918 art. 18 CORTE COST., Legge 25/10/1968 num. 1089 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)