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Sez. 6, Sentenza n. 36539 del 22/05/2025 Ud. (dep. 10/11/2025) Rv. 288927-04

STUPEFACENTI - COMMERCIO, ESPORTAZIONE ED IMPORTAZIONE | Importazione - Perfezionamento del reato - Conclusione dell'accordo tra acquirente e venditore - Sufficienza - Esclusione - Gestione delle attività di trasferimento - Necessità.
Stato
decisa il 2025-05-22
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/288927-04

STUPEFACENTI - COMMERCIO, ESPORTAZIONE ED IMPORTAZIONE

Ai fini del perfezionamento del delitto di importazione di sostanze stupefacenti, non è sufficiente la mera conclusione dell'accordo tra acquirente e venditore finalizzato all'importazione, essendo necessaria l'assunzione, da parte dell'importatore, della gestione dell'attività volta all'effettivo trasferimento dello stupefacente nel territorio nazionale.

DPR 09/10/1990 num. 309 art. 73 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)