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Sez. L, Sentenza n. 11086 del 23/12/1994 (Rv. 489378 - 01)

ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PENSIONE SOCIALE - IN GENERE | Assistenza ai sordomuti ed ai mutilati ed invalidi civili ultrasessantacinquenni - Salvezza degli effetti del D.L. n. 495 del 1987 decaduto - Presupposti.
Stato
decisa il 1994-12-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/489378-01

ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PENSIONE SOCIALE - IN GENERE

Gli effetti del d.l. 9 dicembre 1987 n. 495 (di interpretazione autentica degli articoli 10 e 11 della legge 18 dicembre 1973 n. 854, e dell'articolo 1 della legge 11 febbraio 1980 n. 18, in materia di assistenza ai sordomuti ed ai mutilati ed invalidi civili ultrasessantacinquenni), non convertito, e perciò decaduto, fatti salvi dalla norma di sanatoria dell'art, 1, secondo comma, della legge 21 marzo 1988 n. 93, a sua volta autenticamente interpretato dall'art, 13, terzo comma, della legge 30 dicembre 1991 n. 412 (la cui natura di norma di interpretazione autentica e non già di norma innovativa con effetti retroattivi è stata confermata dalla Corte costituzionale con sentenza 17 novembre 1992 n. 454), sono quelli conseguenti ai provvedimenti di liquidazione della pensione sociale sostitutiva adottati dall'I.N.P.S. durante il periodo di precaria vigenza del decreto legge decaduto (ossia dal 10 dicembre 1987 al 7 febbraio 1988) in favore di mutilati ed invalidi civili riconosciuti tali dopo il compimento dei sessantacinque anni di età, alle condizioni reddituali più favorevoli stabilite per le prestazioni erogate dal Ministero dell'Interno. Non opera pertanto alcuna sanatoria nel caso in cui l'I.N.P.S. non abbia adottato il provvedimento di liquidazione della pensione sociale sostitutiva né durante il periodo di vigenza del citato d.l. n, 495 del 1987, né anteriormente alla sua entrata in vigore (il che avrebbe consentito l'operatività della sanatoria di cui al primo comma dell'art, 1 del d.l. 8 febbraio 1988 n. 25, convertito con modificazioni nella legge 21 marzo 1988 n. 93), a nulla rilevando l'eventuale compimento di meri atti propedeutici di accertamento della sussistenza delle condizioni stabilite per l'accesso alla prestazione (come la valutazione operata dalla commissione sanitaria).

Riferimenti normativi: Legge 18/12/1973 num. 854 art. 10 CORTE COST., Legge 18/12/1973 num. 854 art. 11 CORTE COST., Legge 11/02/1980 num. 18 art. 1 CORTE COST., Decreto Legge 09/12/1987 num. 495, Decreto Legge 08/02/1988 num. 25 CORTE COST., Legge 21/03/1988 num. 93 art. 1 CORTE COST., Legge 30/12/1991 num. 412 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)