Sez. 2, Sentenza n. 41507 del 24/09/2013 Cc. (dep. 08/10/2013) Rv. 257334 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - REVOCA, MODIFICAZIONE O SOSPENSIONE | Prova nuova - Nozione - Fattispecie.
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - REVOCA, MODIFICAZIONE O SOSPENSIONE
In tema di misure di prevenzione, la prova nuova che consente la revoca della misura di prevenzione deve presentarsi, nel quadro di un ponderato scrutinio degli elementi a suo tempo acquisiti, come un fattore che determini una decisiva incrinatura del corredo fattuale sulla cui base era intervenuta la decisione, non essendo, quindi, sufficiente evocare un qualsiasi elemento favorevole che finirebbe per trasformare un istituto che ha il carattere di rimedio straordinario in una non consentita forma di impugnazione tardiva. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretta la decisione del giudice che aveva respinto la richiesta di revoca di una confisca di prevenzione sul presupposto che gli elementi prodotti non erano idonei a dimostrare che il reddito dell'istante avesse subito incrementi tali da giustificare gli acquisti effettuati dei beni oggetto di confisca).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 630 CORTE COST., Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 7 com. 2 CORTE COST., Legge 31/05/1975 num. 575 art. 2 ter, Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 28
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)