Sez. 2, Sentenza n. 31549 del 06/06/2019 Cc. (dep. 17/07/2019) Rv. 277225 - 06
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - REVOCA, MODIFICAZIONE O SOSPENSIONE | Confisca di prevenzione - Giudicato assolutorio penale - Causa di revocazione di cui all'art. 28, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 159 del 2011 – Automatismo – Esclusione.
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - REVOCA, MODIFICAZIONE O SOSPENSIONE
In tema di confisca di prevenzione, il sopravvenuto giudicato penale di assoluzione non integra automaticamente la causa di revocazione di cui all'art. 28, comma 1, lett. b), d.lgs. 6 settembre 2011, n.159, attesa l'autonomia del giudizio di prevenzione da quello penale, con la conseguenza che la misura può essere revocata solo ed esclusivamente se il processo penale abbia accertato, nel merito, l'assoluta estraneità del proposto ai fatti reato sulla base dei quali, essendo stato ritenuto pericoloso, era stata ordinata la confisca.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 530 CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 24 CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 28 com. 1 lett. B
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)